Il Comune di Pietraperzia condannato dal Giudice di Pace di Enna a pagare per un verbale annullato in seguito al ricorso della persona multata, una signora di Barrafranca. Il Comune ha ora stanziato 343 euro proprio per pagare tutte le spese. Questi i fatti. Diversi mesi fa la donna, A. P., alla guida della sua automobile, veniva pescata, dall’occhio inflessibile dell’autovelox mentre percorreva la statale 626 Caltanissetta Gela. Le rilevazioni erano state fatte dalla polizia municipale, di Pietraperzia. Lei aveva superato il limite di velocità di un solo chilometro orario rispetto ai 90 all’ora prescritti nella strada che lei stava percorrendo. La contestazione del chilometro orario “eccedente”, dopo avere tenuto conto della tolleranza del 5 per cento. A difendere la signora, davanti al Giudice di pace, è stato il legale di fiducia, la barrese Cinzia Angela Ingala. Il verbale è stato annullato dal Giudice di Pace per una serie di motivi. “Mancata indicazione – si legge nella sentenza – del luogo esatto della rilevazione, con conseguente lesione del diritto di difesa”. Un altra motivazione “la violazione della normativa per mancata idonea segnalazione del sistema di rilevazione e mancata contestazione immediata della violazione”. Il Comune di Pietraperzia si era difeso affermando che “la mancata indicazione del punto esatto della violazione era da imputare ad un mero errore di stampa del verbale e non poteva comunque inficiare l’atto impugnato essendo la relativa postazione regolarmente presidiata dagli accertatori”. “Le tabelle di segnalazione – si legge ancora nella difesa del Comune di Pietraperzia – collocate sul raccordo teatro della rilevazione, erano conformi alle norme del codice della strada, ben visibili e a distanza regolamentare”. “La mancata contestazione immediata della violazione – continua la difesa del Comune di Pietraperzia – era da ritenersi legittima in considerazione del disposto di cui all’articolo 201, comma 1 bis del codice della strada”. Tra le clausole di tale articolo la mancata contestazione immediata si può fare per “Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità”. Un altro punto della mancata contestazione immediata prevede “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Nella sentenza del Giudice di Pace di Enna che rigetta il ricorso del Comune tra l’altro si legge: “L’opposto Comune, a fronte dell’eccepita violazione dell’obbligo preventiva segnalazione dell’autovelox alla base del verbale di accertamento impugnato, non ha fornito alcuna prova al riguardo”. “Il relativo onere probatorio – si legge ancora nella sentenza – infatti incombeva all’amministrazione opposta”. Nella sentenza si legge pure che “l’idoneità e la legittimità della segnalazione anche con riferimento alla distanza della postazione dei rilevamento, non è verificabile per l’omessa indicazione, nell’atto impugnato, della precisa progressiva chilometrica di rilevazione dell’asserita violazione”. Tale rilevazione non emerge neppure “dal poco intellegibile documento fotografico prodotto dall’Ente Opposto”. GAETANO MILINO
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