Lo ha stabilito, con propria ordinanza, il sindaco di Pietraperzia Antonio Bevilacqua. Questa l’ordinanza integrale del sindaco Bevilacqua: “Ordinanza del sindaco nr. 30 del 20/10/2017 oggetto: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del comune di Pietraperzia, vigente dal 22/10/2017 AL 21/11/2017 richiamata l’ordinanza sindacale n. 26 del 21/9/2017 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del comune di Pietraperzia”, vigente dal 22.9.2017 al 21.10.2017; dato atto che l’ordinanza in questione è stata necessitata dalle ragioni analiticamente indicate nella stessa, alle quali si fa integrale rimando, con particolare riferimento alla sostanziale assenza di un gestore del servizio, che esegua con regolarità il servizio stesso, con conseguente configurarsi di un’emergenza igienico sanitaria e di ordine pubblico; vista l’ordinanza n. 9/rif. del 15.9.2017 del Presidente della Regione Siciliana che ordina ai commissari straordinari della SRR di definire, entro e non oltre il 15.10.2017, la procedura di affidamento del servizio raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti per i comuni che non hanno presentato piani di intervento né hanno inviato gli atti all’UREGA, nonché di garantire la continuità del servizio di gestione nei comuni afferenti la SRR; rilevato che, con nota prot. n. 14860 del 19/10/2017 è stato richiesto alla SRR Enna Provincia, in persona del Presidente, se la stessa, per il tramite della propria società di scopo, potesse prendere in gestione il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti del comune; che tale nota è rimasta priva di riscontro; che, con nota prot. n. 14859 del 19/10/2017 è stato richiesto al Commissario Straordinario della SRR EnnaProvincia nonché a EnnaEuno S.p.A. in liquidazione se ci fosse la possibilità di riprendere la gestione del servizio, garantendone la corretta esecuzione, dal momento che l’emergenza ambientale che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza è riconducibile proprio agli inadempimenti dei suindicati soggetti; che anche tale nota è rimasta priva di riscontro; che il piano di intervento di questo comune, che prevede la gestione diretta, è divenuto solo di recente efficace, sulla base della previsione di cui all’art. 4, comma 2, del Presidente della Regione siciliana n. 2/Rif. del 2.2.2017; che è stata data direttiva agli uffici comunali ai fini di dare concreto avvio al piano; che, tuttavia, gli adempimenti necessari all’avvio del piano hanno un carattere complesso, prevedendo tra l’altro il trasferimento del personale dalla SRR a questo ente e l’acquisto dei mezzi, e non sono stati ancora eseguiti; considerato che la situazione che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza permane ed il mancato immediato intervento diretto da parte di questo ente cagionerebbe una nuova emergenza ambientale, con grave nocumento per la salute e l’incolumità pubblica; considerato che la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell’espletamento del servizio (cfr. TAR Basilicata n. 237/2017); visto l’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione da parte del Sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; visto l’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; considerato che, nel caso in esame, sussistono requisiti di: – urgenza, in quanto non appare possibile differire l’intervento, atteso che ne deriverebbe un grave danno alla salute dei cittadini; – contingibilità, in quanto è necessario far fronte con efficacia ed immediatezza alla situazione determinata dall’assenza di un gestore del servizio, con imminente pericolo per la tutela della salute dei cittadini; – impossibilità di provvedere altrimenti, atteso che non ricorrono rimedi ordinari per affrontare in tempi brevi l’emergenza, in quanto l’avvio del piano di intervento del comune, per quanto sopra già indicato, richiederebbe tempi incompatibili con l’emergenza profilatasi; Visto il parere emesso dall’ufficiale sanitario acquisito al prot. n. 14886 del 20/10/2017; dato atto che, con direttiva sindacale prot. n. 9622 del 27.7.2017, è stato richiesto al responsabile UTC di avviare una procedura, nel rispetto del d.lgs n. 50/2016, per individuare un operatore al quale ordinare l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, nel caso in cui ricorressero i presupposti per l’emanazione di ordinanza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006; rilevato che detta procedura è stata espletata ma che nella gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio, fissata per il giorno 12/10/2017, non è pervenuta alcuna offerta, come si evince dalla comunicazione effettuata dal responsabile del IV Settore UTC – Prot. Int. N. 14857 del 19/10/2017; dato atto che, con nuova direttiva sindacale – Prot. 14876 del 20/10/2017 – è stato chiesto al responsabile del IV Settore U.T.C. – di trovare immediata soluzione alla cessione emergenziale attualmente in corso, provvedendo ad individuare un operatore al quale affidare l’esecuzione del servizio in oggetto, fino al 31/12/2017, nonché di predisporre tutti gli adempimenti occorrenti per l’avvio della gestione diretta/in economia, del suddetto servizio non più tardi della data del 01/01/2018; dato atto che, con l’ordinanza sindacale n. 26 del 21/9/2017, è stato ordinato alla ditta selezionata tramite confronto di preventivi richiesti a ditte iscritte alla white list Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c., con sede legale in Castel di Iudica, via Bivio San Giuseppe n. 4, partita IVA 01650680, di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia dal 22.09.2017 al 21.10.2017, per il corrispettivo complessivo mensile di €.36.953,25 IVA esclusa; ritenuto di prorogare gli effetti dell’ordinanza n. 26/2017 fino all’individuazione, da parte del responsabile del IV Settore UTC di un operatore ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ovvero fino all’avvio della gestione comunale diretta del servizio come da piano di intervento e comunque non oltre il 21.11.2017 per un importo complessivo di €.36.953,25 I.V.A. esclusa, fatto salvo che si procederà ad un pagamento parziale in ragione dei giorni di effettivo espletamento del servizio laddove si giunga, prima del 21/11/2017, all’individuazione del nuovo operatore; considerato che l’ordinanza del presidente della Regione n. 2/Rif. del 2.2.2017 impone ai commissari straordinari – nei casi di affidamento del servizio dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata, ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore – l’obbligo di vigilanza circa il corretto utilizzo del personale dipendente delle società e dei consorzi d’ambito da parte dei nuovi soggetti gestori; ORDINA per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, 1) a Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c., con sede legale in Castel di Iudica, via Bivio San Giuseppe n. 4, partita IVA 01650680, di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia dal 22.10.2017 fino al 21.11.2017 o fino alla data, nel caso sia precedente, di definizione della procedura avviata dall’UTC per la selezione di un operatore ovvero fino all’avvio della gestione comunale diretta del servizio come da piano di intervento, alle condizioni previste con l’ordinanza n. 26 del 21/9/2017 e per il corrispettivo complessivo mensile di €. 36.953,25 I.V.A. esclusa, fatto salvo che si procederà ad un pagamento parziale in ragione dei giorni di effettivo espletamento del servizio laddove si giunga, prima del 21/11/2017, all’individuazione del nuovo operatore; 2) a Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c. di utilizzare nell’esecuzione del servizio il personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, utilizzato nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Pietraperzia, previo accordo con la medesima società e con il Commissario Straordinario della SRR Enna e provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni; 3) a Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c. di utilizzare altresì nell’esecuzione del servizio il personale che sarà messo a disposizione dal Comune; 4) al legale rappresentante di EnnaEuno S.p.A. in liquidazione ed al Commissario straordinario della SRR Enna, di mettere a disposizione della ditta di cui sopra, previo accordo con la medesima, il personale attualmente utilizzati nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Pietraperzia; 5) a Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c. di conferire la frazione indifferenziata dei rifiuti raccolti presso la discarica di Lentini individuata dalla Regione siciliana; 6) agli uffici comunali e segnatamente al responsabile del settore IV UTC ed al responsabile del servizio finanziario di adottare gli atti gestionali consequenziali alla presente ordinanza, ivi compreso l’impegno di spesa; 7) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, dal giorno successivo alla comunicazione alla ditta, ove dovessero venir meno i presupposti che l’hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio; 8) di dare atto che le spese derivanti dalla presente ordinanza afferiscono al servizio di igiene ambientale per l’anno in corso e trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017-2019; 9) di comunicare la presente: – a Progitec di Lapiana Angelo e C. s.n.c., con sede legale in Castel di Iudica, via Bivio San Giuseppe n. 4, partita IVA 01650680; – a EnnaEuno s.p.a. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore; – al Commissario Straordinario della SRR Enna; – alla SRR; – all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità; – al Prefetto di Enna; – al Presidente del Consiglio dei Ministri; – al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; – al Ministro della salute; – al Ministro delle attività produttive; – al Presidente della regione; – di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale ed all’albo pretorio”. GAETANO MILINO
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Sabato 23 novembre 2024 alle ore 10 in