Pietraperzia. A una ditta di San Cataldo il servizio di Igiene Ambientale in paese

Pietraperzia. A una ditta di San Cataldo il servizio di Igiene Ambientale in paese

- in Pietraperzia

Lo ha stabilito, con propria ordinanza, il sindaco Antonio Bevilacqua. Si tratta della Ecolgest Società Cooperativa a responsabilità limitata di San Cataldo. La nuova ditta subentra ad un’impresa di Castel di Iudica che aveva svolto il servizio fino allo scorso 21 dicembre. Questa l’Ordinanza integrale del sindaco di Pietraperzia Antonio Bevilacqua: “Ordinanza Del Sindaco Numero 41 del 21/12/2017 Oggetto: Ordinanza Contingibile ed Urgente ex art. 191 del decreto legislativo N. 152/2006 e s.m.i. Per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti dei rifiuti del Comune di Pietraperzia. Richiamate le ordinanze sindacali n. 16/2017, n. 26/2017, 30/2017 e n. 37/2017 aventi ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del comune di Pietraperzia”; dato atto che le suddette ordinanze sono risultate necessarie per le ragioni analiticamente indicate nelle stesse, alle quali si fa integrale rimando, con particolare riferimento alla sostanziale assenza di un gestore del servizio, che eseguisse con regolarità il servizio stesso, con conseguente configurarsi di un’emergenza igienico sanitaria e di ordine pubblico; dato atto che l’ordinanza n. 37 del 22/11/2017 aveva vigenza dal 22/11/2017 al 21/12/2017; viste le ordinanze n. 9/rif. del 15.9.2017 e n. 15/rif. dell’1.12.2017 emanate dal Presidente della Regione Siciliana; rilevato che, con nota prot. n. 18389 del 20/12/2017 è stato richiesto alla SRR Enna Provincia, in persona del Presidente del CDA, nonché all’Amministratore della AeT – società di scopo della SRR – se fossero in grado di prendere in gestione il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia; che tale nota è rimasta priva di riscontro; che, con nota prot. n. 18353 del 20/12/2017 è stato richiesto al Commissario Straordinario della SRR EnnaProvincia, nonché a EnnaEuno S.p.A. in liquidazione se ci fosse la possibilità di riprendere la gestione del servizio, garantendone la corretta esecuzione, dal momento che l’emergenza ambientale che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza è riconducibile proprio agli inadempimenti dei suindicati soggetti; che anche tale nota è rimasta priva di riscontro; che il piano di intervento di questo comune, che prevede la gestione diretta, è divenuto efficace sulla base della previsione di cui all’art. 4, comma 2, del Presidente della Regione siciliana n. 2/Rif. del 2.2.2017, ma non è ancora stato avviato, anche in ragione di quanto indicato nella deliberazione n. 177/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sicilia; considerato che la situazione che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza permane ed il mancato immediato intervento diretto da parte di questo ente cagionerebbe una nuova emergenza ambientale, con grave nocumento per la salute e l’incolumità pubblica; considerato che la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell’espletamento del servizio (cfr. TAR Basilicata n. 237/2017); visto l’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; visto l’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; considerato che, nel caso in esame, sussistono requisiti di: – urgenza, in quanto non appare possibile differire l’intervento, atteso che ne deriverebbe un grave danno alla salute dei cittadini; – contingibilità, in quanto è necessario far fronte con efficacia ed immediatezza alla situazione determinata dall’assenza di un gestore del servizio, con imminente pericolo per la tutela della salute dei cittadini; – impossibilità di provvedere altrimenti, atteso che non ricorrono rimedi ordinari per affrontare in tempi brevi l’emergenza, in quanto l’avvio del piano di intervento del comune, per quanto sopra già indicato, richiederebbe tempi incompatibili con l’emergenza profilatasi; Visto il parere emesso dall’ufficiale sanitario acquisito al prot. n. 18492 del 21/12/2017; dato atto che, con direttiva sindacale prot. n. 9622 del 27.7.2017, è stato richiesto al responsabile UTC di avviare una procedura, nel rispetto del d.lgs n. 50/2016, per individuare un operatore al quale ordinare l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, nel caso in cui ricorressero i presupposti per l’emanazione di ordinanza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006; dato atto che, con nuova direttiva sindacale – Prot. n. 14876 del 20/10/2017 – è stato chiesto al responsabile del IV Settore U.T.C. – di trovare immediata soluzione alla gestione emergenziale attualmente in corso, provvedendo ad individuare un operatore al quale affidare l’esecuzione del servizio in oggetto; rilevato che, come si evince dalla comunicazione effettuata dal responsabile del IV settore UTC – prot. n. 17366 del 06/12/2017 – detta procedura è stata espletata con i seguenti passaggi: – in data 13/11/2017, come da verbale di pari data, è stata svolta la prima seduta di gara effettuando il controllo dei plichi e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziario e tecnico-organizzativi, decidendo sull’ammissibilità o sull’esclusione degli operatori economici partecipanti; – in data 30/11/2017, come da verbale di pari data, si è aggiudicata provvisoriamente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, alla ditta ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo che ha proposto un ribasso percentuale del 12% sull’importo del servizio a base di gara; considerato che in data 14/12/2017 il CDA della SRR Enna Provincia ha deliberato il transito del personale occorrente per l’avvio del servizio nel territorio comunale di Pietraperzia dall’ATO EnnaEuno spa in liquidazione alla suddetta SRR; evidenziato che transiteranno non solamente gli operatori ecologici ma anche il personale amministrativo; considerato che l’ordinanza del presidente della Regione n. 2/Rif. del 2.2.2017 impone ai commissari straordinari – nei casi di affidamento del servizio dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata, ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore – l’obbligo di vigilanza circa il corretto utilizzo del personale dipendente delle società e dei consorzi d’ambito da parte dei nuovi soggetti gestori; ORDINA per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, 1) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo con sede legale a San Cataldo Corso Sicilia , 106, p. IVA 01657950851, di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia dal 22.12.2017 fino al 22.03.2018 o fino alla data di avvio della gestione comunale diretta del servizio come da piano di intervento, alle condizioni previste dal verbale di aggiudicazione provvisoria del 30/11/2017 e per il corrispettivo complessivo ivi determinato, fatto salvo che si procederà ad un pagamento parziale in ragione dei giorni di effettivo espletamento del servizio laddove si giunga, prima del 22/03/2018, all’avvio della gestione diretta comunale; 2) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo di utilizzare nell’esecuzione del servizio il personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, utilizzato nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Pietraperzia, previo accordo con la medesima società e con il Commissario Straordinario della SRR Enna e provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni, fino al giorno in cui verrà effettuato il transito del personale alla SRR; 3) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo di accettare anche il transito dell’eventuale personale non previsto che dovesse transitare dalla SRR, il cui costo sarà interamente a carico del Comune; 4) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo di utilizzare altresì nell’esecuzione del servizio il personale che sarà messo a disposizione dal Comune; 5) al legale rappresentante di EnnaEuno S.p.A. in liquidazione ed al Commissario straordinario della SRR Enna, di mettere a disposizione della ditta di cui sopra, previo accordo con la medesima, il personale attualmente utilizzato nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Pietraperzia; 6) agli uffici comunali e segnatamente al responsabile del settore IV UTC ed al responsabile del servizio finanziario di adottare gli atti gestionali consequenziali alla presente ordinanza, ivi compreso l’impegno di spesa; 7) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, dal giorno successivo alla comunicazione alla ditta, ove dovessero venir meno i presupposti che l’hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio; 8) di dare atto che le spese derivanti dalla presente ordinanza afferiscono al servizio di igiene ambientale per l’anno in corso e trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017-2019; GAETANO MILINO

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