Barrafranca. Abbiamo chiesto al consigliere Alessandro Tambè (M5S) chiarimenti in merito alla tanto discussa problematica relativa alla applicazione retroattiva delle tariffe 2014 e 2015, quindi tasse retroattive, a carico dei cittadini barresi, e sul ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sicilia per chiarire in maniera chiara e definitiva se, come dice lo stesso Tambè nel titolo «È legittimo essere tassati in maniera retroattiva?».
«Questa è la domanda che ci poniamo tutti. E proprio per questo tanti, tantissimi amici e concittadini mi stanno chiedendo informazioni in merito al ricorso presentato al TAR il 12 novembre 2018 contro le tasse retroattive.
Inizio col dire che era un dovere nei confronti della città tutta e di ognuno dei cittadini presentare un ricorso per impugnare le due delibere sulla retroattività al 2014 e 2015 delle aliquote IMU/TASI e Addizionale comunale all’Irpef.
Era la naturale continuazione di una battaglia iniziata concretamente nella primavera di quest’anno con la bocciatura, in Consiglio comunale, delle due proposte di deliberazione pervenute all’attenzione dello stesso Consiglio da parte dell’Amministrazione del Sindaco Accardi.
Tali due proposte di deliberazione, poi bocciate dal Consiglio comunale, volevano aumentare le aliquote IMU/TASI e introdurre l’Addizionale comunale all’Irpef sin dal 2014 (e non solo dal 2016 come deciso dal Commissario straordinario insediatosi nel nostro Comune dopo la sfiducia al sindaco Lupo).
Già il 4 maggio di quest’anno, infatti, nel bocciare tali due proposte di deliberazione, argomentai ampiamente in aula che le norme sul dissesto, ed in particolare l’art. 251 del TUEL, andavano in conflitto con le norme della Costituzione, con l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (la Legge n. 212/2000) e con l’art. 11 delle pre-leggi.
La nostra Costituzione in primis vincola la tassazione alla capacità contributiva e alla libertà di iniziativa economica dei cittadini (articoli 53 e 41). L’art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente introduce il principio di irretroattività della legge e degli atti amministrativi in materia tributaria. L’art. 11 delle pre-leggi esclude poi che “una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore”.
Di fronte a tali norme che rappresentano alcuni dei capisaldi del principio di irretroattività presente nell’ordinamento giuridico italiano, abbiamo ritenuto che fosse totalmente illegittimo poter introdurre delle tasse nel 2018 che andassero a incidere nelle tasche di tutti i cittadini barresi in maniera retroattiva per gli anni 2014 e 2015. E’, cioè, totalmente illegittimo pensare di andare a tassare oggi per gli anni 2014 e 2015 i nostri concittadini!
E questo lo dice tutto l’ordinamento giuridico italiano.
La Regione Sicilia si è dimenticata di questi solidi ed indiscussi principi giuridici e si è pure dimenticata del fatto che già un Commissario straordinario, mandato a Barrafranca dalla stessa Regione, aveva deliberato le tasse locali al massimo a partire dal 2016, cioè dall’anno in cui fu dichiarato il dissesto.
Con questa dimenticanza cosa fa? Ebbene, prendendo in giro la città con una strana ispezione, decide comunque alla fine della stessa di andare contro il deliberato del Consiglio comunale del 4 maggio e di mandare un Commissario ad acta per deliberare le tasse al massimo a partire dal 2014 e 2015. Facendo ciò calpesta tutte le norme sopra citate, i principi dell’ordinamento giuridico italiano, la Costituzione, le norme del diritto europeo e i principi fissati della Corte di Giustizia Europea sulla irretroattività. Sostituendosi al Consiglio comunale ha calpestato anche le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri comunali. Tutto ciò per fare cosa? Per deliberare delle tasse illegittime che inserite nei bilanci porterebbero a dei bilanci che tutto rappresenterebbero fuorché un’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO!
Ebbene il ricorso è stato presentato per togliere di mezzo questi atti illegittimi e per ristabilire il rispetto delle norme. Ciò al fine di evitare che ogni singolo cittadino barrese, che ravvisasse l’illegittimità delle tasse retroattive, si vedesse costretto, nell’immediato futuro, a spendere soldi per impugnare, poi, dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti di riscossione che gli perverrebbero da parte del Comune e/o dell’Agenzia delle Entrate.
Per evitare, poi, che tali atti illegittimi inizino a produrre effetti sui cittadini sin da subito, e cioè mentre ancora il TAR si deve pronunciare nel merito della delicata questione, è stata chiesta anche la sospensione cautelare. In pratica è stato chiesto al TAR che vengano sospesi immediatamente gli effetti delle delibere adottate dal Commissario ad acta ovvero è stato chiesto che, ancor prima di pronunciarsi nel merito del ricorso, e per evitare che nel frattempo già a tutti i cittadini vengano chieste delle somme (ingenti) per gli anni 2014 e 2015, il TAR stesso ne sospenda l’applicazione.
Il ricorso da me presentato per il tramite del prof. Agatino Cariola del foro di Catania, si spinge anche a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 251 del TUEL per violazione degli articoli 41, 53 e 117 della Costituzione, dell’art.1, Primo protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dell’art. 3 del Trattato dell’Unione Europea (TUE).
Era giusto e doveroso agire! Questa era una delle battaglie da fare per continuare ad affermare un principio già adottato nella bocciatura delle delibere sulle tasse retroattive. Vedremo ora il TAR cosa deciderà. Ma non ci fermeremo….»