BARRAFRANCA. Il Tar della città etnea ha respinto le istanze cautelari di sospensione degli atti impugnati per mancanza del danno grave ed irreparabile, poiché, a detta del Tar Sicilia, ciascuno può impugnare i singoli atti tributari che saranno emessi dal Comune dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna. Il Tar Catania, in ogni caso, dovrà pronunciarsi ancora sul merito del ricorso con una successiva sentenza. lasciando implicitamente intendere una verosimile fondatezza nel merito del ricorso stesso proposto per quanto attiene l’aumento retroattivo e l’istituzione retroattiva dei tributi comunali”. Di seguito pubblichiamo integralmente i due provvedimenti del Tar sezione di Catania. GAETANO MILINO