ORDINANZA SINDACALE fl. 18 del 22-05-2020
Oggetto: Riapertura parziale del mercato settimanale giorno 23 maggio 2020 e per ogni sabato fino a nuova ordinanza, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e delle linee guida allegate all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia, n. 21 del 17 maggio 2020
IL SINDACO
Richiamato il Titolo Il all’art. 7 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020 che, tra l’altro recita: “ sono altresì autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei cosiddetti mercati rionali”;
Considerato che Io svolgimento del mercato settimanale significa una grande ripresa economica degli operatori del settore nonché una grande possibilità di scelta negli acquisti da parte dei cittadini barresi e non;
Viste le linee guida allegate alla suddetta ordinanza del Presidente della Regione in riferimento al Commercio al dettaglio su aree pubbliche;
Visto il parere favorevole dell’Asp 4 Ernia in merito a quanto relazionato dai Responsabili Suap e Polizia Municipale;
Visti gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo 267/2000;
ORDINA
al fine della salvaguardia della pubblica salute nel rispetto delle normative vigenti e in via sperimentale:
1) la riapertura parziale del mercato settimanale solo per i generi alimentari e i prodotti floro-vivaistici nella giornata del 23/05/2020 e per ogni sabato fino a nuova ordinanza, con allocazione lungo il Viale della Repubblica lato sinistro a salire, tratto compreso tra la Via Sardegna e la Via Ferreri Grazia;
2) gli operatori economici dovranno attendere la sistemazione da parte della Polizia Municipale prima di iniziare l’attività di vendita;
3) l’attività di vendita avrà inizio dalle ore 7:30 alle ore 13:00 a condizione che ogni operatore economico provveda alla posa di appositi distanziometri atti a proteggere la mercanzia in vendita con prezziario ben esposto per singola mercanzia;
4) tutti gli operatori economici devono essere muniti di mascherina e guanti;
5) tutti gli acquirenti hanno l’obbigo di indossare la mascherina, tenere la distanza minima di almeno un metro con divieto assoluto di toccare gli ‘alimenti, la verifica ai fini di eventuali contagi da COVID- 19 sarà demandata all’operatore economico per singola postazione di vendita;
6) infine tutte le postazioni dell’ordinanza sindacale n. 4 del 12/7/2018, occupate dagli operatori mercatali, saranno sospese per la giornata di sabato 23/05/2020 e per ogni sabato successivo fino a nuova ordinanza.
DISPONE
– la trasmissione del presente atto al Prefetto di Enna; al Servizio SIAV ASP 4, Igiene pubblica – Presidio di Banafranca; ai Sigg. F. Villareale e 5. Cimino quali Rappresentanti Confcommercio/ANVAlConfesercenti di Enna; al Comando della Polizia Municipale; al locale Comando Stazione Carabinieri; al Capo del 2° Settore – Servizio Commercio;
– la pubblicità tramite pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul sito Internet comunale e tramite l’emittente locale Radio Luce.
Contro la presente ordifianza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Catania, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato. E’ pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 23 , u.c., dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti:
• gli operatori economici con le sanzioni previste dalla legge vigente ossia con una sanzione amministrativa che va da € 400,00 a €. 3.000,00 con la sanzione accessoria della sospenzione dell’attività di vendita da giorni 5 a giorni 30 secondo le disposizioni Prefettizie;
• gli acquirenti con una sanzione amministrativa che va da € 400,00 a €. 3.000,00 salvo che il fatto non costituisca diverso reato.
Dalla Residenza Municipale, 22-05-2020