Assoconsumatori: Illegittima la delibera del commissario regionale n.2 del 21.09.2018 del comune di Barrafranca.

Assoconsumatori: Illegittima la delibera del commissario regionale n.2 del 21.09.2018 del comune di Barrafranca.

- in Barrafranca

Come era facilmente prevedibile incominciano a giungere i primi provvedimenti della commissione tributaria sulla nullità della delibera n. 2 del commissario ad acta al comune di Barrafranca che aveva disposto nel 2018 l’aumento della TASI e dell’IMU, in forma retroattiva, a decorrere dal 2014, su proposta del Sindaco Accardi e della giunta comunale con delibera n.17del 09.03.2018. Come associazione dei consumatori siamo stati i primi ad intervenire in una pubblica assemblea organizzata da alcuni consiglieri d’opposizione ed esprimere il nostro punto di vista supportati dalla professionalità dell’avv. Ilaria di Simone. In quel contesto abbiamo ribadito che contro ogni forma di ingiustizia, da chiunque commessa o si reagisce con le armi della legge o si soccombe. Sono stati molti coloro che hanno inteso agire in contrapposizione alla delibera del commissario e contro la decisione del sindaco finalizzata al ripiano dei debiti comunali. Noi cittadini organizzati per i diritti dei cittadini ci prodigheremo, nelle sedi opportune, affinché siano riviste le norme relativamente al dissesto finanziario degli Enti locali e si intervenga nei confronti di coloro che determinano una tale situazione finanziaria, perché altrimenti è facile gestire la cosa pubblica senza badare a quella che è la situazione di un ente locale per il cui dissesto saranno chiamati a pagare gli ignari cittadini. Tra l’altro come Asso-Consum abbiamo dovuto contraddire l’operato della Federconsumatori che invitava i cittadini di Barrafranca a pagare le bollette che il Comuno recapitava, appunto, con l’aumento retroattivo della TASI e dell’IMU, purtroppo sono le conseguenze di un credo politico asservito al potere imperante del momento, mentre la difesa dei cittadini non dovrebbe essere legato a nessun credo se non al rispetto della legge. Naturalmente viste le sentenze dell’agosto 2020 sarebbe opportuno, per chi ha pagato, fare istanza di rimborso delle somme pagate ingiustamente interrompendo i termini della prescrizione in attesa che ci sia una decisione finale che possa dirimere la questione che fra appelli e rinvii si può protrarre per diverso tempo. Certamente disconoscere le norme giuridiche non è una colpa, ma perseverare nell’errore è diabolico e nel momento in cui una forza di minoranza in consiglio, una associazione ha posto un problema di legittimità sarebbe stato opportuna una consulenza che certamente avrebbe dissipato ogni dubbio: La non retroattività della tassazione! Dallo “Statuto dei diritti del contribuente” l’art. 3  “Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”, approvato con la Legge 27 luglio 2000 n. 212 che un buon amministratore o chi per esso dovrebbe conoscere.

                                                                                                          Pippo Bruno

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