BARRAFRANCA. Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’ I.M.U. 2020 Tari 2020- Tosap Imposta Pubblicità articolo 11 legge regionale N. 9/2020- Fondo Perequativo degli Enti Locali

BARRAFRANCA. Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’ I.M.U. 2020 Tari 2020- Tosap Imposta Pubblicità articolo 11 legge regionale N. 9/2020- Fondo Perequativo degli Enti Locali

- in Barrafranca

BARRAFRANCA. Il regolamento approvato dal commissario straordinario Calogero Sirchia su proposta della giunta municipale del sindaco Fabio Accardi. L’atto, predisposto dalla Dottoressa Giuseppina Crescimanna, Responsabile del Settore Finanziario del Comune, e  sottoscritto anche dalla dottoressa Anna Giunta, segretario Generale dell’Ente Locale di Barrafranca, è stato dichiarato immediatamente esecutivo. Il “Fondo perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, è stato istituito dalla Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 11. Tali fondi vanno destinati alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Dopola prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale, si è determinato che al Comune di Barrafranca spetti la somma complessiva di € 535.353,07. Nella intesa raggiunta con la Regione Siciliana è  previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che, ai fini dell’accesso al trasferimento regionale, è necessario che il Comune compili la scheda sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020.  “Decorsa tale data – si legge nella delibera di giunta municipale – i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto”. I benefici agli operatori economici di cui all’articolo 11 vengono ripartiti nel seguente modo:  Imposta Municipale propria. Riconoscere a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei Decreti Presidente Consiglio dei Ministri disponenti la chiusura delle

rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività. Tassa rifiuti – TARI. Per il solo anno 2020, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, una riduzione della tassa in misura pari al 75% del coefficiente per la determinazione della quota variabile. Tosap. Riconoscere a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei Decreti Presidente Consiglio dei Ministri disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell’importo dovuto a titolo di TOSAP per l’anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddette attività. Imposta Pubblicità Riconoscere a favore dei soggetti passivi dell’imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell’importo dovuto per l’anno 2020 a causa del depotenziamento dell’effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con Decreti Presidente Consiglio dei Ministri”. “Ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – si legge nella stessa delibera di giunta municipale – pertanto, che nelle more che la Regione Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l’attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell’articolo 5 della medesima Legge Regionale N° 9/2020 e che costituirà il Comune di Barrafranca creditore della correlativa partita di entrata –  che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’ an che nel quantum, dell’approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno 2021”. Con iDecreti Presidente Consiglio dei Ministri  di 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covd-19. “Pertanto – si legge nella stessa delibera di giunta municipale – ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Barrafranca a valere sul Fondo Perequativo di cui all’articolo 11 della Legge Regionale  N° 9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all’art.5, comma 2, della

medesima Legge Regionale  N° 9/2020, lo specifico “atto amministrativo di impegno relativo al contributo” de quo”. Al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli articoli  53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l’osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) a carico degli enti nell’ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici. “Dato attoche i superiori adempimenti – è scritto nella stessa delibera di giunta – relativamente al Fondo Perequativo di cui all’articolo 11 citato sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all’ an che al quantum dell’agevolazione tributaria: la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza a) che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Barrafranca e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; b)la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli articoli 53-64 del Decreto Legge  n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato; Ritenuto di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b); Tenuto conto che occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 – TARI 2020 – TOSAP – Imposta Pubblicità per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE DI: Approvare il Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Imposta Pubblicità – TOSAP- Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali ––, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato “A”. Propone inoltre di  Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini dell’I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Imposta Pubblicità – TOSAP- Articolo 11 Legge Regionale n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali –– è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all’ an che al quantum dell’agevolazione tributaria: La prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Barrafranca e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020”. “La seconda condizione sospensiva – è scritto nella stessa delibera di giunta municipale – ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli articoli 53-64 del Decreto Legge n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato; La terza condizione fissata dalla giunta municipale di Barrafranca è quella di “Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all’avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o

interesse legittimo, né un legittimo affidamento; Dare atto che l’ammontare definitivo della misura economica delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione sarà oggetto di rendicontazione  a seguito della verifica delle istanze presentate dai soggetti beneficiari, ed il cui ammontare potrà subire modificazioni in maniera direttamente proporzionale alle effettive somme trasferite dalla Regione Siciliana. Sulla presente proposta è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Sulla delibera di giunta sono stati espressi pareri favorevoli dalla Dottoressa Giuseppina Crescimanna, responsabile I Settore – Affari Generali E Finanziari”. GAETANO MILINO

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