PIETRAPERZIA. Lo stabilisce, con propria ordinanza numero 87 del 25 novembre 2020, il sindaco Salvuccio Messina. La prima chiusura per coronavirus era stata quella del plesso di Scuola dell’Infanzia “San Domenico” a partire dallo scorso 29 novembre con ordinanza sindacale N° 81 del 29.10.2020. Successivamente erano state chiuse, a partire dal 3 novembre 2020, con ordinanza N° 82 del 2.11.2020, tutte le altre scuole cittadine di ogni ordine e grado.
Questa l’ordinanza integrale del sindaco Salvuccio Messina:
Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA protocollo n.14831 del 25/11/2020 ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 87 del 25/11/2020
Oggetto: Revoca Ordinanze Sindacali N. 81 del 02/11/2020 avente per oggetto: “chiusura plesso San Domenico per effettuare operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria” e N. 82 del 2/11/2020 avente per oggetto:”chiusura scuole di ogni ordine e grado per effettuare operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria”.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258; Visto il D.P.C.M. del 24/10/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le nuove formule per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l’igiene dei servizi pubblici; Richiamata la propria ordinanza N° 81/2020 con la quale si ordinava la chiusura della Scuola dell’Infanzia San Domenico dal 29/10/2020 e la con N° 82/2020 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 02/11/2020, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria; Che, l’Ente a seguito della suddetta ordinanza ha adottato ogni misura necessaria a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, procedendo alle operazioni suddette in maniera efficace, approfondita e completa; Constato che, le suddette operazioni sono state regolarmente effettuate; Che, sentita per le vie brevi il Dirigente Scolastico, ed essendo venuti a mancare i motivi della chiusura, si è concordato l’apertura delle Scuole di ogni ordine e grado dal 1° dicembre 2020; Ritenuto, pertanto, di revocare le suddette ordinanze (cfr. 81/2020 e 82/2020); Visto l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l’art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di
ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso; Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, N. 74; Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, di revocare le proprie ordinanze Nn: 81/2020 e 82/2020 e, pertanto tutte le scuole di ogni ordine e grado, sotto elencate, ricadenti nel Comune di Pietraperzia, riapriranno regolarmente dal 1° dicembre 2020:
l Scuola dell’Infanzia “Largo Canale”
l Scuola dell’Infanzia “San Domenico”
l Scuola dell’Infanzia e Primaria “G. Verga”
l Scuola Primaria “San Giovanni Paolo II”
l Scuola Primaria “G. Marconi”
l Scuola Secondaria di I grado “V. Guarnaccia”
l Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” Istituto Ancelle Riparatrici
l C.I.R.S. Delegazione Comunale.
DISPONE
La trasmissione, per i provvedimenti di propria competenza, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia”, al Gestore della Scuola per l’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” Istituto Ancelle Riparatrici, al C.I.R.S., al Prefetto di Enna, al Comando della Stazione dei Carabinieri, all’Ufficio dei Vigili Urbani, all’A.S.P. di Enna, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi. Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia
IL SINDACO GEOM. SALVATORE V. MESSINA.
GAETANO MILINO