Come noto, con decreto n. 248/S.3/2018 del 13.09.2018 il dirigente generale delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, su sollecitazione del Comune di Barrafranca, ha nominato un commissario ad acta affinché, in sostituzione del Consiglio Comunale, approvasse le proposte della decaduta giunta comunale di aumento retroattivo di imu, tasi e add.le com.le irpef a partire dall’anno 2014 che in precedenza erano state motivatamente e correttamente respinte dal civico consesso comunale
Con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 21.09.2018, il Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato rispettivamente l’aumento retroattivo al massimo delle aliquote IMU e TASI a decorrere dall’anno 2014 e l’istituzione retroattiva dell’addizionale comunale irpef a partire sempre dal 2014, su proposta della decaduta giunta comunale Accardi.
Avverso il suddetto decreto di commissariamento e le due sopra menzionate deliberazioni commissariali hanno proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, differenti consiglieri comunali d’opposizione ed alcuni cittadini barresi, quali contribuenti, tutti da me rappresentati e difesi, deducendo plurimi profili di illegittimità.
Nelle more, la Commissione Tributaria Prov.le di Enna ha accolto migliaia di ricorsi di cittadini barresi avverso gli avvisi di rettifica e di accertamento, dichiarando illegittime incidentalmente le due deliberazioni commissariali in quanto in contrasto con il principio di irretroattività del prelievo tributario disposto dall’art. 3 della L. n. 212/2000.
Oggi, dopo la discussione da remoto di ieri, è stata depositata la sentenza n. 1682 del 27.05.2021 con cui il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, dopo avere ritenuto la legittimazione processuale attiva e l’interesse a ricorrere del cittadino-contribuente Ferrigno Salvatore Giuseppe, ha accolto il suddetto ricorso ed annullato il decreto regionale di nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale di Barrafranca e le due deliberazioni commissariali con cui era stato approvato rispettivamente l’aumento retroattivo al massimo delle aliquote IMU e TASI a decorrere dall’anno 2014 e l’istituzione retroattiva dell’addizionale comunale irpef a partire sempre dal 2014, condannando il Comune di Barrafranca, in solido con l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, alla rifusione delle spese di lite.
Il TA.R. Sicilia, dopo aver ricostruito le vicende successive alla dichiarazione del dissesto finanziario, ha ritenuto fondato l’assorbente primo motivo di gravame con cui era stato dedotto il vizio di incompetenza del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie Locali alla nomina del suddetto commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale e l’invalidità in via derivata delle due deliberazioni approvate dal commissario ad acta.
Segnatamente, il T.A.R. Sicilia, dopo una minuziosa ricostruzione del quadro normativo vigente anche alla luce dei principi costituzionali che disciplinano i rapporti tra i diversi livelli di governo, ha rilevato che: “ le scelte in materia di determinazione delle aliquote di tributi locali (così come, più in generale, tutte quelle relative alla fiscalità locale) rappresentano – in uno con il governo della spesa pubblica – lo strumento essenziale mediante cui ciascun ente locale può assolvere ai propri compiti di “rappresenta(re) la propria comunità”, “cura(rne)” e “promuove(rne) lo sviluppo” ex art. 3, terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000. La compressione di tale capacità d’azione, mediante l’esercizio di un potere sostitutivo previsto dalla legislazione regionale – e segnatamente: in base al primo comma dell’art. 24 della L. R. n. 44/1991, alla cui stregua “qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell’ atto provvede l’ Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo” -, non può quindi avvenire che in base ad una rigorosa e letterale applicazione di quella: senza che all’organo di indirizzo politico-amministrativo da essa individuato in persona dell’Assessore Regionale agli Enti Locali della Regione siciliana possa sostituirsi alcun organo burocratico appartenente alla medesima branca amministrativa, dovendo al contrario l’Assessore rispondere, in base al circuito della responsabilità politica, (anche) nei confronti dei cittadini del Comune di Barrafranca, quale quota-parte del complessivo corpo elettorale deputato alla scelta – in questo caso in via mediata, tramite la elezione diretta del Presidente della Regione che provvederà alla loro nomina – dei soggetti da preporre alla carica di componenti della Giunta Regionale nell’ambito della Regione Siciliana”.
E’ questa una pronuncia di rilevante importanza perché, da un lato, pone un deciso freno alla facilità con cui la burocrazia regionale, che non ha alcuna legittimazione popolare, commissaria i vari comuni per compiti di esclusiva pertinenza degli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e, dall’altro, ha ristabilito in pieno la legalità che era stata palesemente violata.
E, quale logico corollario, il T.A.R. Sicilia non poteva che annullare, in via derivata, le due deliberazioni commissariali adottate illegittimamente in sostituzione del Consiglio Comunale di Barrafranca.
Barrafranca, 27.05.2021
Avv. Giuseppe Lo Monaco