BARRAFRANCA. Comunicato stampa di FI. L’Amministrazione Comunale obbligata dal Ministero dell’Interno ad istituire le Aliquote retroattive, questo dicono i giudici del CGA accogliendo l’istanza cautelare che sospende la sentenza del TAR promossa contro il Comune di Barrafranca.

BARRAFRANCA. Comunicato stampa di FI. L’Amministrazione Comunale obbligata dal Ministero dell’Interno ad istituire le Aliquote retroattive, questo dicono i giudici del CGA accogliendo l’istanza cautelare che sospende la sentenza del TAR promossa contro il Comune di Barrafranca.

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Comunicato
Istituire le aliquote retroattive era un obbligo per l’Amministrazione Comunale conseguente alla dichiarazione di dissesto e non discrezionale. Queste parole dei giudici oggi del CGA ci danno la certezza che l’amministrazione Accardi e la sua maggioranza hanno agito nell’interesse pubblico a tutela dell’ente e dei cittadini aldilà di quello che potrà essere il risultato finale peraltro già anticipato ma non scontato di questa ordinanza che allego integralmente a questo comunicato. Il nostro partito è stato forza di governo nella legislatura trascorsa, le valutazioni che ci hanno spinto a dare seguito coincidono perfettamente con quello che oggi dice il CGA che accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata, proposta dalla Commissione Straordinaria che oggi rappresenta il Comune di Barrafranca. Per qualcuno eravamo degli sprovveduti che volevamo mettere le mani nelle tasche dei cittadini, oggi la realtà dice che governare è una cosa seria fare populismo e invitare i cittadini a non pagare le tasse è altro. Oggi quelle forze politiche (se ancora esistono) che hanno promosso il ricorso contro lo stesso ente che avrebbero dovuto tutelare se ne facciano una ragione.
Continueremo il nostro lavoro a tutela della città con idee, proposte e contribuire a valorizzare e conservare le tradizioni del nostro territorio.
Barrafranca li 17/09/2021
A nome del partito di Forza Italia
Il Commissario Giovanni Patti

Allegato al comunicato ordinanza integrale del CGA:

REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2021, proposto dal Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor Salvatore Giuseppe Ferrigno, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, n. 1682 del 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Salvatore Giuseppe Ferrigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Considerato, alla delibazione propria della presente fase cautelare, che l’appello non appare sfornito di fumus boni iuris, laddove evidenzia come l’aumento delle aliquote, con la relativa decorrenza ex lege, costituisca per l’Amministrazione comunale un obbligo conseguente alla dichiarazione di dissesto sottratto all’esercizio discrezionale della “potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe”, di cui all’art. 149 del TUEL, sicché, non residuando in capo all’organo politico alcuna autonomia o discrezionalità, non sussistono i presupposti per invocare la necessaria competenza del detto organo politico ai fini dell’adozione dell’intervento sostitutivo;
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Fissa l’udienza pubblica del 16 marzo 2022 per la trattazione del merito della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021, con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Caponigro Rosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO

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