Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. A tal fine tra il 2 e il 7 giugno p.v., l’elettore deve far pervenire alla Commissione Straordinaria i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;
b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (il 14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).
L’ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:
a) Sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
b) assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare:
- nella sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
- al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.
Entro e non oltre l’11 giugno l’ufficiale elettorale del comune di residenza comunica all’interessato:
- la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
- il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa A. Schirò