In merito agli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015, notificati nei giorni scorsi, é necessario precisare, innanzitutto, che si tratta delle differenze dovute a seguito dell’aumento retroattivo approvato nel 2018 dalla precedente amministrazione.
Il Sindaco e l’Assessore al Bilancio, che non erano stati messi a conoscenza dell’intenzione della responsabile dell’Ufficio Tributi di procedere alla notificazione di siffatti avvisi contenenti l’intimazione a pagare anche le sanzioni e gli interessi, sono immediatamente intervenuti presso detto Ufficio, evidenziando l’erroneità e l’illegittimità dei suddetti avvisi di acertamento sia da un punto di vista formale, che sostanziale. Per vero, una volta notificati nell’anno 2019 gli avvisi di rettifica per l’aumento retroattivo delle alquote IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015, la responsabile dell’Ufficio Tributi poteva, al più, notificare l’intimazione al pagamento della differenza di imposta dovuta, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzione e di interessi.
Del resto, quanto appena detto deriva dall’art. 2 della L. n. 212/2000 recante il c.d. Statuto del contribuente.
La Responsabile dell’Ufficio Tributi, ha preso atto dei superiori rilievi e non di certo dei post di vari personaggi “pirandelliani”, che hanno cercato di ”appendersi medaglie” in maniera indebita, e con determinazione n. 149 del 29.12.2023 ha modificato le precedenti determinazioni, specificando che:
- gli avvisi di accertamento notificati devono essere considerati come intimazioni di pagamento;
- non sono dovuti le sanzioni e gli interessi (questi ultimi dall’anno d’imposta e sino alla scadenza del pagamento degli avvisi di rettifica noitificati nell’anno 2019).
Di conseguenza, chi ha ricevuto i suddetti avvisi, dovrà limitarsi a pagare, entro 60 giorni dal ricevimento, la differenza d’imposta dovuta al netto di sanzioni e di interessi nei termini di cui sopra.
A seguito di tale determinazione, i contribuenti non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione e dovranno utilizzare altri nuovi bollettini postali, indicando la causale e l’importo corretto. In caso di difficoltà, gli interessati potranno presentarsi nei gionri di apertura presso l’Ufficio Tributi per tutti i chiarimenti del caso.
Chi ha già pagato integralente le somme richieste, potrà presentare domanda anche per la compensazione con altri debiti tributari.
Non é superfluo rammentare che, in caso di mancato pagamento nel termine di giorni 60 dal ricevimento dei superiori atti, il Comune procederà alla riscossione coattiva delle suddette pretese tributarie con l’aggravio degli oneri di riscossione.
Barrafranca, 31 dicembre 2023.
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Lo Monaco