L’On. Parlamentare siciliano Fabio Venezia, così come promesso nell’incontro col Comitato No Elettrosmog di Barrafranca, ha presentato interpello all’Assemblea Regionale Siciliana sulle emissioni selvagge e dannose licenziate dal governo nazionale.
La Regione Sicilia può occuparsi dei limiti, attraverso iniziative del loro controllo e riduzione. Volere è potere.
Il Comitato ringrazia l’On. Fabio Venezia per la coerenza e l’interesse dimostrato sul grave problema dell’elettrosmog.
ARS XVIII LEGISLATURA
INTERPELLANZA
Iniziative per monitorare i valori di attenzione per i campi elettromagnetici
a radiofrequenza attualmente in vigore
DESTINATARI
Presidente della Regione Siciliana; Assessore regionale della salute
TESTO
Premesso che:
il Consiglio dell’Unione Europea con la Raccomandazione n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999, riguardante la limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, afferma la necessità di proteggere i cittadini dagli effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici;
la protezione dalle esposizioni è regolamentata in Italia dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 la quale si pone gli obiettivi di tutelare la salute e di promuovere sia la ricerca scientifica che l’innovazione tecnologica;
con il D.P.C.M dell’8 luglio 2003, in applicazione delle restrizioni prestabilite nella Raccomandazione UE n. 1999/519/CE sono stati fissati i limiti di esposizione e i relativi valori di attenzione; inoltre, è stato aggiornato lo stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici;
considerato:
la legge nazionale fissa attualmente il livello di attenzione a 6 V/m (volt/metro) da osservare in tutti gli ambiti con permanenza umana prolungata fino ad almeno 4 ore giornaliere per le frequenze 100 KHz-300Ghz;
il suddetto limite è stato già di fatto modificato con la legge n. 221/2012, che ha introdotto la modalità di effettuare la misura come media su 24 ore, anziché sui 6 minuti nelle ore di maggiore traffico telefonico, stabiliti originariamente. In questa maniera, data l’ampiezza del periodo su cui viene effettuata la media e per la ragione che di notte il traffico telefonico è scarso, di fatto è possibile che durante il giorno si tocchino picchi di esposizione superiori ai 6 V/m, pur rientrando la media su 24 ore nei limiti fissati dalla legge;
il limite dei 6 V/m è stato stabilito come un compromesso ragionevole fra il principio di precauzione e le esigenze tecniche e tecnologiche; quindi, non è nemmeno certo che tale valore sia completamente cautelativo, soprattutto nei confronti di categorie particolarmente fragili, come anziani, malati, madri in gravidanza e bambini, portatori di pacemaker e persone elettrosensibili (ovvero con una particolare sensibilità ai campi elettromagnetici);
preso atto:
gli Stati membri sono responsabili della definizione delle loro politiche in materia di sanità, incluso il riconoscimento di malattie o sindromi specifiche;
alcuni Paesi europei hanno stabilito livelli di esposizione di più cautelativi di quelli italiani, come ad esempio la Svizzera con 5 V/m;
molti esponenti del mondo scientifico, associativo e dei comitati si stanno esprimendo per mantenere i valori di attenzione cautelativi per i valori di campo elettromagnetico (CEM) di 6V/m e chiedono di procedere nelle ricerche sperimentali per approfondire i possibili impatti dei CEM sulla salute;
il DDL Concorrenza 2023, che è stato approvato ed è divenuto l’articolo 10 della Legge 30 dicembre 2023 n. 214, prevede l’innalzamento del limite alle esposizioni prolungate al campo elettrico, vigente da 25 anni, da 6 V/m a 15 o 61 V/m;
unica barriera a tutela della salute delle persone e dell’ambiente è la Conferenza Unificata che potrà approvare o meno il deliberato del Governo e potrà sollevare anche il conflitto di attribuzione tra poteri della Stato, in considerazione dell’inserimento nella Costituzione della materia concorrente della tutela ambientale, che non è una non materia come sostenuto dalla Consulta con la sentenza 7 ottobre 2003 n. 303;
per sapere:
se il Governo regionale intende sollecitare in tutte le sedi istituzionali opportune e nella conferenza Stato-Regioni il Governo nazionale a rivedere i valori di attenzione per i campi elettromagnetici a radiofrequenza attualmente in vigore, ovvero 6 V/m;
se questo Governo intende porre in essere apposite iniziative per verificare l’impatto sulla salute pubblica alla luce dei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente prevedendo, tra le altre cose, la misurazione dei valori con una media di ogni sei minuti nelle ore di maggiore traffico telefonico.
Firmatario
on. Sebastiano VENEZIA