Lo stabilisce, con propria ordinanza, il sindaco Antonio Bevilacqua. Verrà utilizzato il personale prima in forza all’Ato Enna Euno in liquidazione. La proroga dal primo al 31 luglio 2018. La nuova ordinanza del sindaco Bevilacqua perché non si sono concluse le procedure della gara per un nuovo affidamento del servizio. È il nono affidamento provvisorio di tale servizio. Il primo era stato stabilito dal sindaco Antonio Bevilacqua con ordinanza sindacale Numero 16 del 2017. Questa l’ordinanza integrale del sindaco Antonio Bevilacqua: “Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del comune di Pietraperzia Richiamate le ordinanze sindacali n. 16/2017, n. 26/2017, n.30/2017, n. 37/2017 n. 41/2017, n. 3 del 31/12/2018 (di rettifica della 41/2017), la n° 5 del 30/3/2018, la n° 13 del 30/04/2018 e la n° 18 del 31/5/2018 aventi ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del comune di Pietraperzia”; Dato atto che le suddette ordinanze sono risultate necessarie per le ragioni analiticamente indicate nelle stesse, alle quali si fa integrale rimando, con particolare riferimento alla sostanziale assenza di un gestore del servizio, che eseguisse con regolarità il servizio stesso, con conseguente configurarsi di un’emergenza igienico sanitaria e di ordine pubblico; Dato atto che l’ordinanza n. 18 del 31/5/2018 aveva vigenza dal 01/06/2018 al 30/06/2018; Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di rifiuti; Rilevato che, con nota prot. n. 9315 del 28 giugno 2018 è stato richiesto alla SRR Enna Provincia, in persona del Presidente del CDA, nonché all’Amministratore della AeT – società di scopo della SRR – se fossero in grado di prendere in gestione il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia; Che la SRR Enna Provincia, non ha fatto pervenire la propria disponibilità a farsi carico del servizio mentre la AeT Società di scopo della SRR ha fatto pervenire una nota in data 29/6/2018 con cui ha evidenziato di non poter assumere la gestione del servizio in oggetto, in quanto in atto non in possesso della prescritta iscrizione presso l’albo gestori ambientali; Che, con nota prot. n. 9313 del 28 giugno 2018 è stato richiesto al Commissario Straordinario della SRR EnnaProvincia, nonché a EnnaEuno S.p.A. in liquidazione se ci fosse la possibilità di riprendere la gestione del servizio, garantendone la corretta esecuzione, dal momento che l’emergenza ambientale che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza è riconducibile proprio agli inadempimenti dei suindicati soggetti; Che anche tale nota è rimasta priva di riscontro; Che il piano di intervento di questo comune, che prevede la gestione diretta, è divenuto efficace sulla base della previsione di cui all’art. 4, comma 2, del Presidente della Regione siciliana n. 2/Rif. del 2.2.2017, ma non è ancora stato avviato, anche in ragione di quanto indicato nella deliberazione n. 177/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sicilia; Considerato che la situazione che ha determinato l’emanazione della precedente ordinanza permane ed il mancato immediato intervento diretto da parte di questo ente cagionerebbe una nuova emergenza ambientale, con grave nocumento per la salute e l’incolumità pubblica; Considerato che la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell’espletamento del servizio (cfr. TAR Basilicata n. 237/2017); Visto l’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; Visto l’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; Considerato che, nel caso in esame, sussistono requisiti di: – urgenza, in quanto non appare possibile differire l’intervento, atteso che ne deriverebbe un grave danno alla salute dei cittadini; – contingibilità, in quanto è necessario far fronte con efficacia ed immediatezza alla situazione determinata dall’assenza di un gestore del servizio, con imminente pericolo per la tutela della salute dei cittadini; – impossibilità di provvedere altrimenti, atteso che non ricorrono rimedi ordinari per affrontare in tempi brevi l’emergenza, in quanto l’avvio del piano di intervento del comune, per quanto sopra già indicato, richiederebbe tempi incompatibili con l’emergenza profilatasi; Dato atto che l’ufficiale sanitario, sentito per le vie brevi, ha comunicato di esprimere parere favorevole alla emissione della presente ordinanza sindacale, sebbene per motivi di servizio farà pervenire il proprio provvedimento nei prossimi giorni; Dato atto che, con direttiva sindacale prot. n. 9622 del 27.7.2017, è stato richiesto al responsabile UTC di avviare una procedura, nel rispetto del d.lgs n. 50/2016, per individuare un operatore al quale ordinare l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, nel caso in cui ricorressero i presupposti per l’emanazione di ordinanza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006; Dato atto che, con direttiva sindacale – Prot. n. 14876 del 20/10/2017 – è stato chiesto al responsabile del IV Settore U.T.C. – di trovare immediata soluzione alla gestione emergenziale attualmente in corso, provvedendo ad individuare un operatore al quale affidare l’esecuzione del servizio in oggetto; Rilevato che, come si evince dalla comunicazione effettuata dal responsabile del IV settore UTC – prot. n. 17366 del 06/12/2017 – detta procedura è stata espletata con i seguenti passaggi: – in data 13/11/2017, come da verbale di pari data, è stata svolta la prima seduta di gara effettuando il controllo dei plichi e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziario e tecnico-organizzativi, decidendo sull’ammissibilità o sull’esclusione degli operatori economici partecipanti; – in data 30/11/2017, come da verbale di pari data, si è aggiudicata provvisoriamente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, alla ditta ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo che ha proposto un ribasso percentuale del 12% sull’importo del servizio a base di gara; Dato atto che, con nota Prot. 4358 del 21/3/2018 si chiedeva al responsabile del IV Settore U.T.C. di procedere, con la massima urgenza, all’individuazione della ditta che avrebbe dovuto svolgere il servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei R.S.U. nel territorio comunale di Pietraperzia a decorrere da giorno 2 aprile 2018; Rilevato che, come si evince dalla nota Prot. 4551 del 27/3/2018 il responsabile del IV Settore U.T.C. in risposta alla suddetta nota Prot. 4329/2018 comunicava che i tempi per l’espletamento della gara non consentono di affidare il servizio in tempo utile e di concedere, pertanto, una proroga, fino all’espletamento della gara, alla ditta che attualmente gestisce il servizio; Rilevato che ad oggi la gara di cui sopra non è stata conclusa e, che pertanto, si profila la necessità di un’ulteriore proroga alla ditta che attualmente gestisce il servizio; Considerato che in data 14/12/2017 il CDA della SRR Enna Provincia ha deliberato il transito del personale occorrente per l’avvio del servizio nel territorio comunale di Pietraperzia dall’ATO EnnaEuno S.p.A in liquidazione alla suddetta SRR; Considerato che, successivamente alla data del 14/12/2017, si è proceduto all’assunzione, presso la SRR, del personale di cantiere nonché del personale amministrativo e che detto personale è stato ceduto alla ditta aggiudicataria della procedura espletata dall’U.T.C., cioè la ECOLGEST Soc. Coop. a r.l.di San Cataldo; Considerato che, in data 28/6/2018 è stato comunicato alla SRR Enna Provincia che la cessione del contratto alla ECOLGEST Soc. Coop. a r.l.di San Cataldo deve intendersi prorogato per la durata della presente ordinanza; Considerato che l’ordinanza del presidente della Regione n. 2/Rif. del 2.2.2017 impone ai commissari straordinari – nei casi di affidamento del servizio dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata, ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore – l’obbligo di vigilanza circa il corretto utilizzo del personale dipendente delle società e dei consorzi d’ambito da parte dei nuovi soggetti gestori; Considerato che le ordinanze nn. 3 e 4/Rif del Presidente della Regione autorizzano i Sindaci ad adottare ordinanze di somma urgenza al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata; Considerato che con ordinanza n° 19 del 04/6/2018 è stata autorizzata l’apertura di un deposito temporaneo di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e che in particolare verranno depositati temporaneamente i rifiuti identificati dai seguenti codici CER: 150102 – 150107 – 200101 – 20123 (R1) – 200136 (R2) – 200135 (R3) – 200136 (R4) – 200121 (R5); Considerato che occorre fornire il suddetto deposito temporaneo di n. 2 casse compattanti e di n. 1 cassa non compattante necessarie a raccogliere i rifiuti differenziati conferiti, nonché affidare il servizio di trasporto dei suddetti cassoni a ditta autorizzata. Tutto ciò premesso Ordina per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, 1) a Ecolgest Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo con sede legale a San Cataldo Corso Sicilia, 106, p. IVA 01657950851, di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia dal 01/7/2018 fino al 31/7/2018 o fino alla data di avvio della gestione comunale diretta del servizio come da piano di intervento, alle condizioni previste dal verbale di aggiudicazione provvisoria del 30/11/2017 e per il corrispettivo complessivo ivi determinato, maggiorato dell’ulteriore personale amministrativo, transitato alla suddetta ditta e inizialmente non previsto, fatto salvo che si procederà ad un pagamento parziale in ragione dei giorni di effettivo espletamento del servizio, laddove si giunga, prima del 31/07/2018, all’avvio della gestione diretta comunale; 2) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo di utilizzare nell’esecuzione del servizio il personale alla stessa ceduto dalla SRR Enna; 3) a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo di utilizzare altresì nell’esecuzione del servizio il personale che sarà messo a disposizione dal Comune; 4) agli uffici comunali e segnatamente al responsabile del settore IV UTC, di individuare la ditta che dovrà fornire i cassoni scarrabili in numero e tipologia indicati nelle premesse, e che dovrà altresì provvedere al trasporto presso le piattaforme convenzionate; 5) agli uffici comunali e segnatamente al responsabile del settore IV UTC ed al responsabile del servizio finanziario di adottare gli atti gestionali consequenziali alla presente ordinanza, ivi compreso l’impegno di spesa; 6) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, dal giorno successivo alla comunicazione alla ditta, ove dovessero venir meno i presupposti che l’hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio; 7) di dare atto che le spese derivanti dalla presente ordinanza afferiscono al servizio di igiene ambientale per l’anno in corso e trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017-2019; 8) di comunicare la presente: – a ECOLGEST Soc. Coop. a.r.l. di San Cataldo con sede legale a San Cataldo Corso Sicilia , 106, p. IVA 01657950851; – a EnnaEuno s.p.a. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore; – al Commissario Straordinario della SRR Enna; – alla SRR; – all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità; – al Prefetto di Enna; – al Presidente del Consiglio dei Ministri; – al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; – al Ministro della salute; – al Ministro delle attività produttive; – al Presidente della regione; 1) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale ed all’albo pretorio”. GAETANO MILINO
PIETRAPERZIA. Rinviata a data da destinarsi l’esibizione della Fanfaradei Carabinieri.
Il rinvio “per motivi organizzativi dell’Arma dei Carabinieri”