BARRAFRANCA. “Annullati gli avvisi di rettifica per il recupero delle maggiori somme Imu e Tasi per gli anni 2014 e 2015 e dichiarata illegittima la deliberazione commissariale N. 2 del 21.09.2018 del Comune di Barrafranca”.

BARRAFRANCA. “Annullati gli avvisi di rettifica per il recupero delle maggiori somme Imu e Tasi per gli anni 2014 e 2015 e dichiarata illegittima la deliberazione commissariale N. 2 del 21.09.2018 del Comune di Barrafranca”.

- in Barrafranca

BARRAFRANCA. Lo scrivel’avvocato barrese Giuseppe Lo Monaco. Questo il suo comunicato integrale: “Come noto, con deliberazione n. 2 del 21.09.2018, il Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale, nominato su sollecitazione del Comune di Barrafranca, ha approvato l’aumento retroattivo al massimo delle aliquote IMU e TASI a decorrere dall’anno 2014, proposto dal Sindaco Accardi e della sua Giunta con la deliberazione G.C. n. 17 del 09.03.2018. Detta deliberazione commissariale è stata impugnata da differenti consiglieri comunali e da alcuni cittadini barresi innanzi al Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, ove è ancora in atto pendente il relativo ricorso”. A seguito di tale deliberazione, – scrive ancora l’avvocato Giuseppe Lo Monaco – il Comune di Barrafranca nell’anno 2019 ha notificato migliaia di avvisi di rettifica con cui ha richiesto ed intimato il pagamento della maggiore differenza di IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015, somme queste che sono state inserite al fine di raggiungere l’equilibrio finanziario nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Comune di Barrafranca e poi, a seguito dell’approvazione condizionata da parte del Ministero dell’Interno, nei bilanci di previsioni per gli anni 2014/2018”. E continua: “Centinaia di cittadini barresi difesi da me, oltre ad altre centinaia difesi da altri professionisti, hanno proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, impugnando i suddetti avvisi di rettifica in quanto ritenuti illegittimi attesa la violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie stabilito dall’art. 3, comma 1, della L. n. 212/2000, nonché dei principi di legalità, di ragionevolezza, di certezza dei rapporti giuridici, di legittimo affidamento del cittadino”. L’avvocato Giuseppe Lo Monaco aggiunge: “Con diverse sentenze pubblicate il 31.08.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna ha accolto in pieno i primi ricorsi, annullando gli avvisi di rettifica e disapplicando la deliberazione commissariale n. 2 del 21.09.2018 in quanto ritenuta palesemente illegittima. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna in una delle differenti sentenze emesse il 31.08.2020 (la n. 301), dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento ed alla luce dell’autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso con ordinanza 23435 del 19.9.2019 in un caso (Comune di Enna all’epoca in dissesto finanziario) analogo a quanto accaduto nel Comune di Barrafranca, ha osservato che “Nella fattispecie, trattandosi di IMU-TASI, cioè di prelievi la cui natura tributaria è pacifica, si applicano i principi di non retroattività del prelievo fiscale posti dall’art.3 della legge n. 212 del 2000. Né d’altra parte i cinque anni di efficacia della delibera (con le aliquote e le tariffe nella misura massima) “da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” di cui al comma 2 dell’art 251 TUEL stabiliscono una durata temporale che non può operare retroattivamente in violazione del principio generale di irretroattività di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000. Ne consegue l’illegittimità dell’aumento delle aliquote di detti tributi disposti per gli anni 2014 e 2015 con effetto retroattivo rispetto all’anno 2018 in cui la viziata deliberazione di aumento (n. 2 del 21.09.2018) è stata adottata dal Commissario ad acta con i poteri del Consiglio comunale”.L’avvocato Giuseppe Lo Monaco scrive ancora: “Si tratta, quindi, di decisioni assai importanti e rilevanti, dal momento che esse, oltre a ribadire l’applicabilità dei noti principi di irretroattività, di legalità, di certezza dei rapporti giuridici e di legittimo affidamento in tema di tributi locali, chiariscono, una volte per tutte, che il divieto di retroattività in materia di tributi stabilito dall’art. 3 della L. n. 212/2000 si applica anche ai Comuni, che come quello di Barrafranca, versano in stato di dissesto finanziario, non costituendo una deroga a detto principio la previsione di cui all’art. 251, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000”.E aggiunge: “Il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna in tema di aumento retroattivo di IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015, vale a maggior ragione con riferimento all’impugnazione di migliaia di avvisi di accertamento afferenti l’istituzione retroattiva dell’addizionale comunale irpef a partire dall’anno 2014, alcune centinaia dei quali sono da me patrocinati ed in atto sono pendenti innanzi alla stessa Commissione tributaria, somme queste che sono state utilizzate per riequilibrare i bilanci del Comune di Barrafranca”.L’avvocato Giuseppe Lo Monaco conclude: “A questo punto, mi pare doveroso che qualche Associazione a tutela dei consumatori, che ha pubblicamente invitato i cittadini a pagare detti tributi sul presupposto della legittimità dell’operato del Comune di Barrafranca, chieda sommessamente scusa a costoro”. GAETANO MILINO    

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