PIETRAPERZIA. Covid 19. In paese 56 (cinquantasei) positivi (+ 18 rispetto al giorno prima 5 Aprile 2021).

PIETRAPERZIA. Covid 19. In paese 56 (cinquantasei) positivi (+ 18 rispetto al giorno prima 5 Aprile 2021).

- in Pietraperzia

Lo comunica il sindaco Salvuccio Messina. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino a nuove disposizioni. Nuova ordinanza del primo cittadino di Pietraperzia. Intanto il primo cittadino, in un video appello, si dichiara preoccupato “Ho visto – dice il sindaco di Pietraperzia – il report comunicato dall’Asp di Enna. È una situazione molto preoccupante. I positivi sono in continuo aumento”. Il sindaco Salvuccio Messina aggiunge: “L’appello che oggi voglio fare a tutti è quello di restare a casa e di uscire il meno possibile se non per motivi urgenti di lavoro o per acquisto di beni di prima necessità. La situazione è preoccupante. Vi prego di non spargere voci infondate e di attenersi solo ed esclusivamente ai dati che io, ogni sera, comunico sul nostro portale del Comune di Pietraperzia”. Il sindaco Salvuccio Messina aggiunge: “Ancora una volta, cari amici, vi prego di restare a casa e di rispettare tutte le disposizioni anticovid. la situazione, lo ripeto, è preoccupante. Come sapete, già Pietraperzia è stata dichiarata Zona Rossa. Quindi – conclude il sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina – uscire il meno possibile può essere la salvezza di tutti”. Queste quant si legge nell’ordinanza sindacale N° 11 del 6 aprile 2021:“RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N° 31 del 2 aprile 2021 con la quale all’art. 1 si stabilisce che per il territorio comunale di Pietraperzia “in aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, dal 4 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante; b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese; c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; e)sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); f) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. g) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la cosiddetta zona rossa. Rilevato come i dati che l’ASP di Enna comunica giornalmente, dimostrano che i nuovi casi di coronavirus sono ancora rilevanti; Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all’art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolari o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”; Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. , successive modifiche e integrazioni”; VISTO lo Statuto Comunale; ORDINA Al fine della salvaguardia della pubblica salute, con effetto immediato e fino al 14 aprile 2021 compreso e, comunque, fino a nuove disposizioni a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante; b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese; c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, così individuati: Protocollo Generale, In materia di organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente alle funzioni fondamentali, con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa relativamente agli uffici della Segreteria Generale e Supporto agli organi di Governo: Ufficio Ragioneria, Ufficio del Personale, Ufficio Economato, CED, Servizi Sociali, Servizio di Polizia Municipale; Servizio di Protezione Civile; Servizi di pulizia locali comunali in esercizio, raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizi demografici, anagrafe, stato civile limitatamente al raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e delle denunce di morte, rilascio carte d’identità, servizi tecnici (idrico, pronto intervento manutentivo), centralino. Pertanto gli uffici comunali fino al 14 aprile 2021 svolgeranno i servizi comunali mediante contatti telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e/o invio di posta elettronica, facendo riferimento ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale ed affissi agli ingressi comunali, sarà cura dei Capi Settore individuare le attività lavorative che possono essere espletate in modalità “smart working” autorizzando i dipendenti che ne fanno richiesta; a) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); b) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. c) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento; h) È vietato il transito in ingresso e in uscita per visita a parenti e amici; RICORDA ai cittadini: a) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all’interno dello stesso ad eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle autorità competenti in caso di controllo; b) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; c) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; d) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani, dopo attenta igienizzazione; e) Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; g) Uso obbligatorio delle mascherine; h) Se si hanno sintomi simili all’influenza restare a casa, non recasi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali. DISPONE 1. di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale. 2. la trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria: a) Al Settore UTC; b) Al Settore – Polizia Municipale e Protezione Civile; c) Alla Prefettura di Enna; d) All’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica; e) All’Azienda Sanitaria 4, Presidio di Pietraperzia; f) Commissariato Pubblica Sicurezza – Piazza Armerina; g) Alla Stazione Carabinieri di Pietraperzia; h) Al Dirigente Scolastico – Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” – Pietraperzia”. GAETANO MILINO

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