- in Barrafranca

BARRAFRANCA.  La commissione straordinaria del Comune di Barrafranca ha deliberato di impugnare davanti al CGA la sentenza del TAR relativamente alle aliquote retroattive Tari e Tasi 2014 e 2015.

BARRAFRANCA. Con un’altra delibera, la stessa commissione ha stabilito di impugnare le sentenze emesse dalla commissione tributaria sempre relativamente alle aliquote retroattive. Nel corpo delle delibere si legge che occorre impugnare i predetti provvedimenti perché l’Ente ha agito sulla base di istruzioni ministeriali. L’adozione dei provvedimenti era obbligatoria per legge per tutelare l’ente anche nei confronti delle istituzioni ministeriali che hanno determinato l’obbligo dell’adozione degli atti per istituire le aliquote retroattive. Con le deliberazione n 27 e 28 del 9 Giugno la Commissione ha deciso di dare continuità ai provvedimenti precedentemente adottati dalla Amministrazione Accardi. Questo quanto si legge nella prima delibera della commissione straordinaria del Comune di Barrafranca “Verbale di deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale N. 27 DEL 09-06-2021. Oggetto: Determinazioni per impugnare dinanzi al CGA la sentenza del TAR di Catania n.1682/2021. L’anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno alle ore 17:21 nella sala delle riunioni si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2021 composta come segue Dottore Leonardo La Vigna Presidente, Dottoressa Maria Salerno Commissario, Dottore Carmelo La Paglia Commissario. Assiste il Segretario Generale Dottore Luigi. Lazzaro.
Proposta di deliberazione n. 27 del 09-06-2021 per la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale.
Oggetto: Determinazioni per impugnare dinanzi al CGA la sentenza del TAR di Catania n. 1682/2021.
La Commissione Straordinaria, Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Con i poteri attribuiti alla Giunta Comunale,
Vista la sentenza n. 1682/2021 con la quale il Tar ha accolto il ricorso n. 2044 del 2018 ritenendo che”……. il postulato vizio di incompetenza infici realmente il decreto 13 settembre 2018 n. 248/S.3 adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, ed a valle e consequenzialmente, tutti gli atti adottati dal commissario straordinario con esso nominato ed impugnati con il ricorso in epigrafe”;
Considerato che occorre impugnare il predetto provvedimento per i seguenti motivi: l’Ente ha agito sulla base di istruzioni  ministeriali; l’adozione dei provvedimenti era obbligatorio per legge; come indicato dal legale incaricato nel I grado l’esercizio del controllo sostitutivo ed il conseguente mandato affidato al Commissario ad acta nominato riguardano un’attività priva di discrezionalità e strettamente vincolata ( quella cioè, in una situazione di dissesto, di deliberare le massime aliquote sulle imposte locali);
Ritenuto che appare senza dubbio utile, opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della assistenza dello Studio Legale Scuderi e Motta , in ragione della professionalità e della conoscenza approfondita del contenzioso;
Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale come servizio; Considerato che: il Comune di Barrafranca non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale esterno; l’art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.”; la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”; in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016; PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA Delibera Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n..27 del 09-06-2021  di determinarsi per impugnare dinanzi al CGA la sentenza del TAR di Catania n. 1682/2021; di dare mandato al Responsabile del I Settore di attivare le procedure per l’affidamento del servizio legale per impugnare dinanzi al CGA la sentenza del TAR di Catania n. 1682/2021; di dare mandato al Responsabile del I Settore di avvalersi della assistenza dello Studio Legale Scuderi e Motta , in ragione della professionalità e della conoscenza approfondita del contenzioso.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dalla legge ed allegati; Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA Di approvare la superiore proposta di deliberazione. Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i.

Questo il contenuto della seconda delibera della stessa commissione straordinaria:
Verbale di deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale n. 28 del 09-06-2021 Oggetto: Determinazioni in ordine alla proposizione in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria di Enna”. La commissione era composta dal Dottore Leonardo La Vigna -Presidente – dalla Dottoressa Maria Salerno e dal Dottore Carmelo La Paglia. Assiste il Segretario Generale Dottore Luigi. Lazzaro. “La commissione straordinaria – si legge ancora nella delibera – Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Con i poteri attribuiti alla Giunta Comunale, Richiamata la delibera di Giunta Comunale N. 121 del 30-12-2020 con la quale è stato deliberato di: costituirsi in tutti i giudizi di appello avverso le sentenze emesse dalla Commissione tributaria di Enna di annullamento degli avvisi di rettifica per gli anni 2014 e 2015 Imu e Tasi al fine di tutelare l’Ente; di avvalersi della assistenza dello Studio Legale Scuderi e Motta; Richiamata la determinazione del Capo del I° Settore n. 6/34 del 21/01/2021 con la quale è stato dato incarico legale all’Avvocato Andrea Scuderi del Foro di Catania per avvalersi di consulenza legale e a costituirsi in giudizio avverso i ricorsi in appello in materia di retroattività delle aliquote Imu e Tasi; Dato atto che questa Commissione Straordinaria, al fine di tutelare l’Ente e di far valere eventuali ragioni anche nei confronti delle Istituzioni Ministeriali che hanno determinato l’obbligo dell’adozione degli atti, nell’esclusivo interesse dell’Ente,stante che la mancata riscossione potrà creare un disavanzo ed aggravare pesantemente la delicata situazione finanziaria e comporterà inevitabilmente l’aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità con refluenze negative sugli equilibri di bilancio intende, in riferimento anche alla intercorsa corrispondenza con lo Studio Legale Scuderi e Motta, proporre appello impugnando le sentenze emesse dalla Commissione tributaria di Enna di annullamento degli avvisi di rettifica per gli anni 2014 e 2015 Imu e Tasi; Visto l’allegato elenco delle sentenze da appellare con scadenza imminente;
Propone Alla Commissione Straordinaria di impugnare le sentenze emesse dalla Commissione tributaria di Enna di annullamento degli avvisi di rettifica per gli anni 2014 e 2015 Imu e Tasi, con scadenza imminente, di cui all’elenco allegato fatto pervenire dall’ Avvocato Andrea Scuderi”. “Il presente atto  – si legge nella stessa delibera della commissione ministeriale – non comporta alcun impegno di spesa in quanto l’impegno finanziario è stato sottoscritto con la determinazione del Capo del I° Settore n. 6/34 del 21/01/2021; di notificare il presente atto allo Studio Legale Scuderi e Motta”.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dalla legge ed allegati; Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA Di approvare la superiore proposta di deliberazione. Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i., successive modifiche intervenute”. GAETANO MILINO

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