L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia.
In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Sono previste rilevanti sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa.
In particolare, in materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro in violazione della normativa in esame. In base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000,00 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.