per saperne di più http://www.prefettura.it/enna/contenuti/Circolari_comunicati_e_avvisi-16459452.htm
In tema di espressione di voto, alla luce delle modifiche normative succedutesi e recentemente introdotte, la Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, con nota Prot. n. 8385 del 12 aprile 2023, ha emanato la direttiva volta ad illustrare agli elettori le diverse modalità ed opzioni di espressione di voto, per l’elezione del sindaco e/o dei consiglieri comunali.
Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:
La scheda per l’elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per candidato alla carica di sindaco e per la lista ad essa collegata, tracciando un segno sul contrassegno di una di tale liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno: nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.
Per quanto attiene l’espressione del voto, l’elettore quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:
La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall’elettore scrivendo il nome e il cognome o solo quest’ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l’altra di genere femminile, qualora esprime due preferenze, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi di tracciare un segno sul simbolo della lista.