La revoca in autotutela di tale Ordinanza chiesta dai tre consiglieri comunali di Insieme per Pietraperzia” – opposizione – Calogero Di Gloria, Giusy Di Blasi e Rosa Maria Giusa. Il “documento” di “Insieme per Pietraperzia” era stato trasmesso a Radioluce Barrafranca mercoledì 19 luglio 2023. Per problematiche di ordine tecnico, la pubblicazione di tale richiesta di “Insieme per Pietraperzia” è slittata alla mattinata di giovedì 20 luglio 2023. La richiesta di revoca in autotutela indirizzata il sindaco del Comune di Pietraperzia e, per conoscenza, al Prefetto di Enna, Al Questore di Enna. Altri destinatari della richiesta di revoca dell’ordinanza sindacale N° 13 del 17.07.2023, al Sindaco del Comune di Pietraperzia e, per conoscenza, Al Prefetto di Enna, Al Questore di Enna. Altri destinatari della richiesta di revoca di tale ordinanza sindacale sono: Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia, Comando Polizia Locale, Commissario Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina. “I sottoscritti – si legge nel “documento” – Consiglieri Comunali Di Gloria Calogero, Giusa Rosa Maria e Di Blasi Giuseppina, CHIEDONO di revocare immediatamente l’Ordinanza Sindacale in oggetto, per le seguenti motivazioni. É di giurisprudenza consolidata in Cassazione che si dichiara l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in assenza di un adeguato accertamento istruttorio, volto a verificare la sussistenza degli elementi concreti in grado di pregiudicare la sicurezza pubblica e non fronteggiabili con i normali rimedi offerti dall’ordinamento”. “Premesso – si legge nella stessa richiesta di “Insieme per Pietraperzia – che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti “extra ordinem”, a contenuto atipico e a carattere temporaneo, dotati di capacità derogatoria della disciplina normativa di rango primario, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Com’è noto, – scrivono ancora i consiglieri di opposizione Calogero Di Gloria, FGiusy Di Blasi e Rosa Maria Giusa – il fondamento e la ratio dei provvedimenti de quibus è rinvenibile nell’esigenza di apprestare alla pubblica autorità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, da valutarsi caso per caso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tali da non consentire l’utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall’ordinamento”. E continuano: “Proprio questa caratteristica, secondo la tesi maggioritaria, consente di distinguere le ordinanze in oggetto dalla più generale categoria degli c.d. atti necessitati che, nonostante abbiano in comune il presupposto dell’urgente necessità, differiscono sotto un altro aspetto. In particolare, gli atti necessitati (o provvedimenti d’urgenza) sono atti tipici e nominati, in quanto previsti e disciplinati in ogni loro elemento dalla legge”. “Con specifico riferimento al potere d’ordinanza – scrivono ancora i tre consiglieri comunali di “Insieme per Pietraperzia” – contingibile e urgente attribuito ai Sindaci, vengono in rilievo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL). Più segnatamente, l’art. 50 prevede che il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, possa adottare le predette ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Al riguardo, il D.L. n. 14 del 2017 (c.d. Decreto Minniti), convertito con Legge n. 48 del 2017, ha esteso l’ambito di intervento del Sindaco anche alle misure volte a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Quindi superare le situazioni, con ordinanza ad esempio che vadano a vietare, sanzionare o regolamentare determinate situazioni, ma non di chiudere ad esempio una strada pubblica,solo perché non si riesce ad effettuare una manutenzione ordinaria, come lo scerbamento o la collocazione di alcune mattonelle. Nel caso invece della Villa, chiusa per forse degrado dell’ambiente, bastava fare ad esempio un’Ordinanza che definisse un vademecum comportamentale sulla possibilità di godere del bene pubblico, ecc. Sicuramente non di chiuderla per raggirare un problema di semplice gestione”. “Anche il successivo art. 54 TUEL, – scrivono ancora Calogero Di Gloria, Giusy Di Blasi e Rosa Maria Giusa – nello stabilire le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, conferisce allo stesso il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, ossia l’integrità fisica della popolazione, nonché la sicurezza urbana, tese a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità. La differenza tra le due tipologie di ordinanze è ravvisabile, in sostanza, nella differente imputabilità del potere esercitato dal Sindaco: nel primo caso riferibile alla sua posizione di vertice dell’amministrazione locale, nel secondo, invece, in veste di ufficiale di Governo e, pertanto, soggetto al potere di vigilanza ministeriale attribuito al Prefetto, al quale i suddetti provvedimenti debbono essere preventivamente comunicati, anche ai fini della predisposizione da parte dell’Autorità prefettizia degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
È opportuno soffermarsi sui citati limiti concernenti il potere sindacale d’urgenza, oggetto nel tempo di plurimi interventi da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale”. Poi vengono citati “i presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili e urgenti”. “In particolare, per costante orientamento interpretativo, i presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili e urgenti sono costituiti: dall’impraticabilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità); dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, diversi da quelli tipici indicati dalle legge. È stato puntualmente affermato, inoltre, che il potere d’ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione che, in ragione della contestuale sussistenza dei predetti requisiti, giustificano la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedi mentale”.
“Quindi, – scrivono ancora Calogero Di Gloria, Giusy Di Blasi e Rosa Maria Giusa – avendo verificato da un sopralluogo e viste le foto pubblicate sul sito Istituzionale del Comune, non sembra che vi siano gravi problemi, ma solo qualche lattina, bottiglia, dei faretti interrati coperti di terra vicino ai giochi per bambini, ecc. Ma nulla che appaia di grave soluzione e incolumità per le persone”. “Per tali ragioni, – concludono i tre consiglieri comunali di “Insiem” per Pietraperzia – ”si RICHIEDE LA REVOCA dell’Ordinanza in oggetto, perché ritenuta eccessiva e lesiva del maggior interesse della collettività e perché l’adozione di un provvedimento extra ordinem, presuppone necessariamente il puntuale accertamento della sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, che in tali circostanze manca”. Il “documento” firmato da Calogero Di Gloria, Giusy Di Blasi e Rosa Maria Giusa. GAETANO MILINO