COMUNICATO STAMPA del 6 marzo 2024
Prendiamo atto della decisione emessa del Tribunale di Enna, aspettando di leggere le motivazioni, astenendoci da ogni commento al riguardo.
Non si può fare a meno, tuttavia, di rilevare come una corretta lettura del dispositivo di sentenza mal si concili con i termini in cui – ancora una volta – la notizia è stata diffusa da alcuni cronisti, in maniera difforme dal suo contenuto, nei termini appresso specificati:
– il Tribunale di Enna ha dichiarato RUGOLO Giuseppe responsabile del reato di TENTATA violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.RIQUALIFICANDO il reato ascrittogli al capo 1), LIMITATAMENTE alla condotta perpetrata nell’agosto del 2013 cosa che evidenzia come il Tribunale abbia valutato le dichiarazioni di MESSINA Antonio in termini diversi rispetto alla contestazione di reato;
la qualificazione dei fatti in termini di TENTATIVO non è certo aderente a quanto
dichiarato da MESSINA Antonio, di tale evidente constatazione ognuno potrà trarre
le considerazioni che riterrà più opportune, in attesa del deposito di una motivazione che, certamente, darà ampia giustificazione di quanto il dispositivo sintetizza.
– i fatti ritenuti più gravi sono quelli che riguardano gli altri due giovani e, in relazione a tali vicende si annota l’applicazione della speciale attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. (“Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”)
a Giuseppe RUGOLO sono state concesse le attenuanti generiche, verosimilmente per una condotta processuale comunque ritenuta lineare;
– la richiesta di riconoscimento della responsabilità civile nei confronti della parrocchia di San Giovanni NON ÈSTATA AMMESSA, diversamente da quanto riportato dai predetti cronisti che l’hanno inviata con tali evidenti difformità persino all’ANSA;
– la condanna in solido della CURIA VESCOVILE di Piazza Armerina non riguarda certo la condotta attribuita al Vescovo (tanto a Mons. GISANA quale Vescovo attualmente in carica, quanto al suo predecessore in carica all’epoca dei fatti) quanto una responsabilità di tipo “oggettivo” ex art. 2049 cod. civ. della Curia per l’operato dei chierici.
Su tale aspetto è stata sollevata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Curia in quanto semplice “organo” della Diocesi, eccezione che diventerà motivo di impugnazione della sentenza.
Anche sullatesi della presunta “offerta di denaro per insabbiare la vicenda” ancora una volta riproposta in barba a quanto emerso in dibattimento, riteniamo che la motivazione della sentenza farà definitivamente chiarezza.
Avv. Gabriele Cantaro